Con la recente ordinanza del 6 febbraio 2023 il Tribunale di Venezia ritiene applicabile l’art 581, comma 1-ter c.p.p. anche alle impugnazioni cautelari. Una decisione non condivisibile in quanto pregiudica la difesa imponendo oneri non previsti dalla legge.
L’art. 581 comma 1-ter c.p.p. e la procedura cautelare: una decisione non condivisibile

0 comments on “L’art. 581 comma 1-ter c.p.p. e la procedura cautelare: una decisione non condivisibile”