Con l’ordinanza 23 febbraio 2023, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 429, comma 2-bis, e 458 c.p.p., e dell’art. 34 c.p.p., per contrasto con i principi della terzietà e imparzialità del giudice.
Nessuna incompatibilità per il GUP che non condivida la qualificazione giuridica del fatto

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